Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura).

      1. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. L'Agenzia, con sede sociale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
      3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

 

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dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      5. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.